Come fare un atto di vendita di immobile tra parenti
Spesso per via della crisi è praticamente impossibile per i giovani acquistare una casa, perciò ci devono necessariamente pensare i genitori, altrimenti i loro figli vivranno in affitto per tutta la vita. Perciò si rende indispensabile documentarsi sulla modalità migliore per effettuare un atto di vendita immobile tra parenti, con la libertà che si può avere in tal caso nella determinazione del prezzo e nella richiesta di accensione di un mutuo tra consanguinei (operazioni come vedremo davvero difficili da portare avanti). Su www.uncome.it vi suggeriamo alcuni elementi imprescindibili su come fare un atto di vendita di immobile tra parenti!
Passi da seguire:
- Innanzitutto, si devono valutare le attività professionali svolte dai figli, che non devono essere lavoratori autonomi con partita Iva, lavoratori impiegati in attività commerciali, altre tipologie di lavori non dipendenti, dato che hanno accesso al mutuo solo dipendenti e pensionati.
- L’abitazione non dovrà essere acquistata con un mutuo che copra oltre il 70% del prezzo.
- In caso di abitazioni rurali, che non abbiamo l’abitabilità perché convertite da strutture precedenti adibite ad altro uso, si può ottenere il mutuo per la ristrutturazione, non per l’acquisto.
- Il figlio non deve avere problemi di solvenza debiti troppo grandi.
- Si può effettuare la vendita ad un solo figlio, senza l’autorizzazione dell’altro erede, ma si deve stare attenti ad eventuali altri eredi, proprietari parzialmente dell’immobile o parenti diversi aventi diritti in caso di discendenza diretta, se dovesse sopravvenire la morte di un genitore o di entrambi e si aprisse quindi l’asse ereditario con il relativo testamento non olografo.
L’atto di donazione dopo 20 anni può divenire impugnabile dagli altri eredi, pertanto è consigliabile effettuare un acquisto. Sono pochissime le banche che permettono di accendere un mutuo tra parenti, quindi figurarsi di padre in figlio.
Pare che Monte dei Paschi di Siena e Barclays Bank offrano questa opportunità, ma solo se ricorrono le condizioni precedentemente esposte; il rischio è quello che l’operazione passi per una “liquidità mascherata”. Il bene è ipotecabile se sono passati 20 anni dalla donazione o 10 dal decesso del donante. Il donante può derogare effettuando una specifica fideiussione, nel caso di coniugi o parenti di primo grado.
Se il donante è deceduto da meno di 10 anni, si può effettuare un atto del notaio in cui tutti i legittimari rinunciano all’azione di riduzione dell’eredità. Se si riesce a trovare una banca che ragiona in questi termini, magari sostenendo che ci si è rivolti anche ad un promotore finanziario esterno e che si è chiesto il parere della sede centrale della banca, è possibile accendere un mutuo tra padre e figlio.
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